Il diritto all’oblio nella riforma Cartabia: ecco una breve panoramica sul nuovo art. 64ter

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Immagine di Freepik

Il diritto all’oblio è uno dei temi più importanti in ambito gius-penalistico. Ecco come la Riforma Cartabia ha cambiato le carte in tavola.

La Riforma Cartabia ha introdotto non poche novità nel panorama giuridico italiano. Lo sanno bene avvocati e giudici che devono affrontare le tantissime novità apportate al diritto sia sostanziale che formale.

Sebbene la riforma abbia inciso in particolar modo sul processo civile, anche l’ambito gius-penalistico è stato interessato dalla riforma organica del legislatore del 2022. Si pensi, ad esempio, alla modifica della procedibilità di un novero considerevole di reati, oggi perseguibili a querela della persona offesa e non più d’ufficio.

In questo articolo parleremo del diritto all’oblio e del nuovo art. 64ter delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Il diritto all’oblio nella riforma Cartabia: ecco una breve panoramica sul nuovo art. 64ter

Chiariamo, innanzitutto, cosa sono le disposizioni attuative. Si tratta di norme che regolano il modo in cui la legge deve essere applicata. Una specie di bussola. In questo caso, si tratta di una norma di carattere prettamente processuale.

Il nuovo articolo 64ter, rubricato ‘Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini’, prevede che “il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati

Con l’introduzione di tale articolo, il legislatore realizza una scelta importante e in piena conformità con i parametri normativi europei. Se il giudice si pronuncia con una sentenza diversa da quella di condanna, archiviando l’ipotesi di reato (decreto di archiviazione) oppure stabilendo che l’imputato non debba andare a processo (sentenza di non luogo a procedere) o ancora pronunciandosi per l’assoluzione, in tali casi l’indagato/imputato potrà chiedere che sia preclusa l’indicizzazione oppure disposta la deindicizzazione sui motori di ricerca.

Con il termine deindicizzazione si intende un’operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto.

La deindicizzazione, infatti, non elimina il contenuto ma lo rende non direttamente accessibile tramite i motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova.  

Il diritto all’oblio è riconosciuto da tempo dalla giurisprudenza civile, mentre in quella penale la sua cristallizzazione risale a tempi relativamente più recenti, con la sentenza 287/2010 della Corte Costituzionale.

Prima dell’introduzione della Riforma Cartabia, al termine di un processo penale dove l’imputato si vedeva assolto dalle accuse, non veniva emesso alcun provvedimento che da solo costituisse un titolo per chiedere la deindicizzazione delle notizie collegate al proprio nome, ma occorreva agire successivamente in altre sedi.

Con l’avvento dell’art. 64ter, invece, il soggetto che risulti estraneo alle accuse potrà utilizzare il decreto o la sentenza per richiedere la preclusione all’indicizzazione (comma 2) oppure per ottenere la deindicizzazione (comma 3).

Quello che non va dimenticato, però, è che occorre sempre la richiesta da parte del soggetto interessato. La preclusione alla indicizzazione o la deindicizzazione non operano automaticamente. La richiesta va rivolta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

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