Sull’Autonomia ancora tutto è da decidere. Siamo entrati in possesso di una nuova bozza di disegno di legge che potrebbe spaccare in due l’Italia.
di Paolo Mandoliti
La nuova bozza di disegno di legge (e già qui si potrebbe avere da ridire, poiché i disegni di legge seguono un iter diverso rispetto, ad esempio, ai decreti legge o ai decreti legislativi) in 11 articoli definisce la cornice alle intese tra lo Stato e le Regioni sul trasferimento delle competenze, anche legislative, nonché finanziarie, delle 23 materie costituzionalmente identificate.
Undici articoli che, leggendoli, fanno venire in mente almeno un paio di cose:
- il tentativo, ci verrebbe da dire, liberticida, di escludere in toto il Parlamento dalla discussione.
- Sul finanziamento dei LEP si fa rimando a “successive leggi di bilancio”, escludendo la possibilità quindi, a norma dell’art. 75 della Costituzione, di essere sottoposta a referendum abrogativo.
Art. 2 – Procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione
Nell’articolo 2 è contenuto il primo pensiero malevolo: l’iter procedurale per arrivare all’intesa consta di “pareri” (non certamente vincolanti) da parte della Conferenza unificata e della Commissione Parlamentare per le questioni regionali, e si conclude con un “disegno di legge”, sul quale il Parlamento potrà dire sì o no.
Art. 3 – Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione.
Anche qui il Parlamento è esautorato. Attraverso i DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), atti non sottoposti ad alcun intervento di verifica, né alla firma del Presidente della Repubblica, i LEP vengono determinati.
A questo punto, attraverso atti su cui il Parlamento può soltanto esprimere pareri (attraverso la commissione apposita), così come la Conferenza Unificata, il processo si conclude con “il trasferimento delle funzioni” (art. 4).
Per quelle riferibili ai LEP, soltanto dopo la loro determinazione (attenzione, basta che siano determinati, non garantiti ed attuati).
Per le materie e ambiti non riferibili ai LEP, invece, il trasferimento delle funzioni (comprensivo di risorse umane, finanziare e strumentali) possono avvenire subito dopo l’approvazione del disegno di legge in questione.
Quale criterio si utilizza per il trasferimento delle risorse?
E il criterio del “quantum”? Sempre nell’articolo 4, leggiamo: “le risorse necessarie per le funzioni relative a ciascuna materia o ambito di materia sono determinate in base al criterio della spesa destinata a carattere permanente, fissa e ricorrente, a legislazione vigente, sostenuta dallo Stato nella Regione per l’erogazione dei servizi pubblici corrispondenti”!
Saremo ancora una volta mal pensanti, ma a leggere ciò ci viene in mente un criterio soltanto: quello della Spesa Storica!
Un applauso se lo merita
Non c’è molto altro da aggiungere. Il ministro Calderoli è stato davvero bravo ad elaborare il quadro normativo su un tema caro alla Lega, l’autonomia (che, tradotto, significa, più soldi), utilizzando lo stesso criterio di attribuzione delle risorse che lo stesso Calderoli aveva ripreso dai famosi decreti Stammati: quello della spesa storica, che ha portato ad una sottrazione di risorse ai danni di quegli enti locali con minore capacità fiscale, che, giova ricordarlo, ha sottratto (fonte Conti Pubblici Territoriali) 61 miliardi all’anno alle regioni del Mezzogiorno.
Ha utilizzato tutti gli strumenti normativi consentiti, innanzitutto per dividere il processo: da una parte, la legge di bilancio per la determinazione dei Lep, attraverso la cabina di regia ed eventualmente il commissariamento.
Dall’altro lato, le intese, attraverso un disegno di legge che sfugge a qualsiasi controllo parlamentare (escludendo i “pareri” che tali restano, e l’impossibilità di emendarlo).
Ricapitoliamo: un disegno davvero ben congegnato
Se la vecchia bozza (novembre 2022) era stata definita dallo stesso Calderoli “semplici appunti” e sulla quale si erano alzate una marea di critiche, la nuova bozza (inviata ufficialmente il 29 dicembre 2022 al Consiglio dei ministri) ne ha aumentato il volume.
Partiamo dai Lep, i livelli essenziali delle prestazioni (per la scuola, la sanità, i trasporti, ecc.) che la Costituzione vuole siano garantiti e attuati su tutto il territorio nazionale. Questi, nel disegno di legge, vanno semplicemente determinati per “l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”.
Quanto alle risorse, si rimanda a future leggi di bilancio, intanto si utilizza il criterio della spesa storica. Infine, il Parlamento, resta spettatore semplice della partita sull’autonomia. Interviene, attraverso la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprimendo un semplice parere, e interviene collegialmente con una semplice votazione (a favore o contro) senza la possibilità di produrre emendamenti migliorativi.
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