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Il diritto in senso oggettivo è il sistema delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico o delle norme che regolano una determinata disciplina, ma in senso soggettivo è sinonimo di potere o facoltà. Per estensione indica anche la scienza giuridica.
Una delle concezioni più antiche è la cosiddetta teoria del diritto naturale, o giusnaturalismo, corrente filosofica condivisa da molti pensatori, fra cui Cicerone nel De legibus, Ulpiano, Agostino d’Ippona, Tommaso d’Aquino e Ugo Grozio, padre del giusnaturalismo moderno, che fonda il diritto naturale sul carattere razionale dell’uomo. Tale teoria postula l’esistenza di una serie di princìpi eterni e immutabili, inscritti nella natura umana, cui si dà il nome di diritto naturale. Il diritto positivo (cioè il diritto effettivamente vigente) non sarebbe altro che la traduzione in norme di quei princìpi. Il metodo adottato dal legislatore è dunque un metodo deduttivo: da princìpi universali si ricavano (per deduzione) le norme particolari. Il problema è che non sempre vi è pieno accordo su quali siano i princìpi universali ispiratori delle norme giuridiche.
Nel Medioevo le Chiese, principali assertrici del diritto naturale, tendono a identificarlo con i princìpi dettati dai loro testi sacri (la Bibbia, il Corano, ecc.); gli studiosi laici con princìpi diversi (di giustizia, equità, il popolo, lo stato etc.). Non essendoci accordo sui princìpi-base (a meno che essi non siano imposti da un potere autoritario), viene a cadere il fondamento stesso della teoria del diritto naturale.
Nell’età moderna l’origine del diritto è stata individuata in aspetti diversi della natura umana, fra cui la morale (Leibniz, Thomasius, Kant) e la forza (Hegel, Savigny).