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Introdotta dal titolo V del Trattato di Maastricht del 1992 quale “secondo pilastro” dell’Unione Europea (UE), la politica estera e di sicurezza comune (PESC) è ora disciplinata, a seguito della revisione del Trattato sull’UE operata dal Trattato di Lisbona del 2007, dagli artt. 23-41, di seguito alle disposizioni riguardanti in generale l’azione esterna dell’UE (artt. 21 e 22).
In base all’art. 23, la PESC si fonda sugli stessi principi e persegue gli stessi obiettivi generali dell’azione esterna (Relazioni esterne dell’Unione Europea) e riguarda (art. 24) “tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune” che potrebbe condurre, in prospettiva, a una difesa comune dell’UE (Politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione Europea).
Le decisioni relative a interventi da effettuare nell’ambito della PESC vincolano gli Stati membri dell’UE, i quali hanno altresì l’obbligo di conformare le proprie politiche nazionali alle posizioni adottate dall’Unione.
Gli Stati devono consultarsi, in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dell’Unione. In merito a qualsiasi questione di politica estera e sicurezza di interesse generale e, in particolare, prima di assumere qualsiasi impegno internazionale che possa ledere gli interessi dell’UE (art. 32).
Essi coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze diplomatiche, dove difendono le posizioni dell’UE.
Ciò vale anche per gli Stati membri dell’UE facenti parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fatte salve le responsabilità che ad essi incombono in forza della Carta dell’ONU (art. 34).