Per le regioni del Mezzogiorno il 40%: di cosa, a chi, dove, perché e quando?

0
53
da Freepik

Risorse disponibili e risorse allocabili: queste in un Fondo, potrà divenire una nuova Cassa per il Mezzogiorno?

L’articolo 11 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (in nota [i]), ha per titolo “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (che lo indica quale continuità rispetto al Decreto-legge del 29/12/2016 n. 243, titolato Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno[ii]. In esso il comma quinto è stato emanato per riservare alle regioni del Sud Italia il 40% delle ‘risorse allocabili’ nell’intera Italia.

Pone così una norma fondamentale circa la pianificazione economica e finanziaria del paese, per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali, che storicamente hanno sofferto di un divario economico rispetto al resto del paese che, recuperato in parte di nel periodo del neo meridionalismo, grazie anche a strumenti quali lo Svimez e la Cassa del Mezzogiorno, ha subito poi dalla fine degli anni ‘80 la mancanza di una politica industriale di sviluppo e scelte economiche  non mirate allo sviluppo, soffrendone ben più del resto del paese.

Da più parti si sono posti quesiti, il primo circa il significato del termine ‘risorse allocabili’ e quale differenza vi sia tra queste risorse e le maggiori ‘risorse disponibili’.

Risorse disponibili sono quelle risorse finanziarie che possono essere distribuite o assegnate a vari progetti, programmi o settori all’interno del bilancio dello Stato. Queste risorse possono essere utilizzate in modo flessibile, a seconda delle priorità e delle necessità del governo, nei limiti determinati dai vincoli di legge e di bilancio Quest’ultimo  ricomprende e raffigura tutti i fondi e le entrate che lo Stato ha a disposizione per finanziare le sue attività e i suoi progetti, incluse le entrate tributarie (ovvero le Tasse e imposte raccolte dallo Stato), le entrate extratributarie, proventi derivanti da attività economiche dello Stato, come la vendita di beni e servizi, concessioni, e sanzioni amministrative, lle entrate da contributi e trasferimenti, i mezzi ricevuti da altre fonti, quali ad es. l’Unione Europea o organismi internazionali, e alle entrate da alienazioni e ammortamenti, proventi derivanti dalla vendita di beni patrimoniali dello Stato o dal rimborso di prestiti concessi. Queste risorse sono utilizzate per finanziare le spese pubbliche, che includono la spesa corrente (stipendi, pensioni, servizi pubblici) e la spesa in conto capitale. Anche in considerazione dell’ampiezza del significato del termine, ai fini dell’individuazione delle risorse allocabili sembra forse sembra più agevole ragionare ‘a contrario’, identificando le risorse che non possono essere allocate, sotto questo profilo essendo in realtà ‘non disponibili’: si possono ritenere risorse ‘non allocabili’ in questo senso quelle poste nel bilancio dello Stato che, pur essendo parte del patrimonio statale, non possono essere utilizzate liberamente per finanziare le spese pubbliche perché vincolate a specifici scopi o soggette a restrizioni legali e amministrative. Tra queste sembrerebbe corretto considerare I fondi vincolati, le risorse destinate a specifici progetti o programmi che  non possono essere reindirizzate ad altri scopi, come i fondi identificati nel bilancio con specifiche voci di spesa che indicano il progetto o il programma a cui sono destinati (ad esempio, i fondi europei destinati a progetti di sviluppo regionale che sono vincolati e non possono essere utilizzati per altre finalità); le  risorse in contenzioso, fondi che sono oggetto di dispute legali o amministrative e che non possono essere utilizzati fino alla risoluzione del contenzioso; le risorse riservate, quali i fondi riservati per emergenze o situazioni straordinarie, come i fondi di riserva per calamità naturali o crisi economiche; il  patrimonio immobiliare statale, fatto di beni immobili dello Stato che non possono essere facilmente liquidati o utilizzati per finanziare spese correnti.

Nel bilancio dello Stato, le risorse disponibili e non liberamente allocabili i sono identificate attraverso specifiche voci di spesa e di entrata. Il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, ad esempio, presenta un quadro dettagliato delle entrate finali e delle spese finali dello Stato, suddivise per titoli e categorie economiche; da quello possono essere desunte le ‘risorse non disponibili’. Pur  se una identificazione corretta, analitica, delle risorse disponibili richiederebbe una ‘altrettanto analitica esame del bilancio, e porterebbe all’esclusione tra le disponibili di moltissime risorse, di grande rilievo, in quanto già necessariamente destinate, una vaga idea degli ambiti dimensionali dai quali una ricerca dovrebbe partire potrebbe essere acquisita partendo dalla considerazione che le risorse disponibili (in senso, ora, più ampio) nel bilancio dello Stato italiano per l’anno 2024 sono così dettagliate circa le principali nel bilancio di previsione per il triennio 2024-2026: entrate tributarie: 605.732 milioni di euro; entrate extratributarie: 81.586 milioni di euro; altre entrate: 249 milioni di euro. Tutto ciò, per  un totale di entrate per 687.567 milioni di euro. Mentre le dimensioni delle spese finali possono essere percepite ove si tenga conto che vi sono spese correnti (al netto degli interessi) per 659.610 milioni di euro, interessi per 96.917 milioni di euro, spese in conto capitale (CapEx): 129.892 milioni di euro totale spese finali: 886.419 milioni di euro

Le risorse allocabili[iii] sono dunque quelle risorse finanziarie, parte di quelle ‘disponibili’, effettivamente disponibili per l’uso e non vincolate a scopi specifici o soggette a restrizioni legali, che possono essere distribuite o assegnate a vari progetti, programmi o settori all’interno del bilancio dello Stato. Queste risorse veramente possono essere utilizzate, in modo flessibile, a seconda delle priorità e delle necessità del governo, possono essere spostate o riassegnate tra diversi settori o progetti. Tra esse sono le entrate generali che possono essere distribuite tra vari settori come sanità, istruzione, infrastrutture, ecc., quali i fondi di riserva, risorse che possono essere utilizzate per emergenze o situazioni impreviste e quelli destinati a budget non vincolato, che non sono destinati a progetti specifici e possono essere allocati in base alle priorità del momento. Queste risorse allocabili sono cruciali per la gestione finanziaria dello Stato, poiché permettono di adattare il bilancio alle esigenze mutevoli e di affrontare situazioni impreviste senza compromettere la stabilità finanziaria. La capacità di allocare risorse in modo legittimo. efficiente e tempestivo è poi essenziale per garantire che i fondi pubblici siano utilizzati nel modo più efficace possibile.

Norma analoga a quella ora posta all’articolo 11 comma quinto del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in precedenza era già stata prevista, limitata peraltro al 34%, essendo stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 243/2016 e s.m.i nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.                                                                                                                                                                                   La Legge però non di fatto aveva trovato applicazione, anche per mancanza di strumenti attuativi.

Come ogni altra norma infatti anche, ed anzi ancor più, le leggi di finanza, di bilancio, stabiliscono disposizioni comportamentali di carattere generale, nel caso specifico linee guida per la distribuzione delle risorse finanziarie, che però senza strumenti di interpretazione individuazione ed attuazione efficaci rimangono mere dichiarazioni di intenzioni. Nel caso specifico sarebbero stati indispensabili strumenti di attuazione, al contrario inesistenti, quantomeno per determinare gli importi esatti delle risorse disponibili e allocabili, incluse la raccolta di dati accurati e aggiornati sulle entrate e le uscite dello Stato, per suddividere poi le disponibilità in proporzione alle regioni perché in queste i relativi mezzi fossero poi utilizzati nel rispetto dei principi che impongono di usare la ricchezza nazionale nel rispetto di principi che ricomprendono quelli di necessità, possibilità ed equità, prima ed oltre che di efficacia ed economicità (ma senza dimenticarsi di questa), per  dividere quindi tali  mezzi economici fra le singole regioni del sud, per disporne secondo i principi menzionati ed infine per monitorare come queste risorse venissero effettivamente utilizzate con sistemi di controllo e rendicontazione trasparenti e affidabili. Principi che riguardano lo stato prima ancora che, per effetto della trasferimento alle regioni, queste ultime e gli enti demandati poi all’attuazione delle singole opere d’attività, fondamentali per garantire una gestione responsabile e trasparente delle risorse pubbliche, promuovendo al contempo lo sviluppo economico e sociale del paese, che ricomprendono i principi di

Economicità: Le risorse devono essere utilizzate in modo da ottenere il massimo risultato con il minimo impiego di mezzi. Questo principio mira a evitare sprechi e a garantire che ogni euro speso produca il massimo beneficio possibile.

Efficacia: Le risorse devono essere impiegate per raggiungere gli obiettivi prefissati. Questo significa che le spese devono essere orientate a ottenere risultati concreti e misurabili, in linea con le politiche pubbliche e le priorità.

Efficienza: Le risorse devono essere utilizzate in modo da ottimizzare i processi e le procedure. Questo implica l’adozione di pratiche gestionali che riducano i costi operativi e migliorino la produttività.

Trasparenza: La gestione delle risorse pubbliche deve essere chiara e accessibile ai cittadini. Questo principio richiede la pubblicazione di informazioni dettagliate sulle entrate e le spese, nonché la rendicontazione periodica delle attività finanziate con fondi pubblici.

Responsabilità: I soggetti che gestiscono le risorse pubbliche devono rendere conto del loro operato. Questo principio implica l’adozione di meccanismi di controllo e verifica, nonché la previsione di sanzioni in caso di cattiva gestione o uso improprio delle risorse.

Equità: Le risorse devono essere distribuite in modo equo tra i diversi settori e territori, tenendo conto delle esigenze e delle priorità specifiche. Questo principio mira a garantire che tutti i cittadini abbiano accesso ai servizi pubblici e alle opportunità di sviluppo.

Sostenibilità: L’impiego delle risorse pubbliche deve essere orientato a garantire la sostenibilità economica, sociale e ambientale nel lungo termine. Questo significa che le decisioni di spesa devono tenere conto degli impatti futuri e promuovere uno sviluppo equilibrato e duraturo.

Senza strumenti di attuazione, e innanzitutto di decisori politico-tecnici capaci di pianificare e prendere decisioni informate ed adeguate in maniera coerente e coordinata, questa norma, come qualsiasi legge ed in particolare come è proprio di tutte le leggi di bilancio, sarebbe potuto essere dannosa, più che inefficace, avrebbe potuto portare ad ingiustizie nelle attribuzioni,  a sprechi e inefficienze nell’uso delle risorse pubbliche, ad utilizzare le risorse in modo non  trasparente, non conforme alle disposizioni di legge, come abbiamo visto spesso accadere, anche ed in particolare nel periodo della irrazionalità, della follia, anche telle istituzioni determinate dal covid.

Mentre per rendere meno gravoso l’onere tributario nei territori meno affluenti è stata creata la ZES unica del Sud (ancora, peraltro, da meglio mettere a punto), per colmare il divario infrastrutturale tra le regioni meridionali e le altre aree del paese, garantendo livelli essenziali di infrastrutturazione e servizi connessi, è stato ora anche creato, con lo stesso articolo 11 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, il Fondo Perequativo Infrastrutturale per il Mezzogiorno. Questo fondo è destinato a finanziare la progettazione e l’esecuzione di interventi infrastrutturali nelle regioni del Sud Italia, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Gli interventi possono riguardare la realizzazione di nuove strutture o il recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale, mediante infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Gli interventi finanziati devono essere coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno, che mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali.

La gestione del fondo è affidata a un comitato di coordinamento, composto da rappresentanti del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e delle regioni interessate.

Sono previsti meccanismi di monitoraggio e controllo per garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace e trasparente. Questo include la verifica dell’avanzamento dei lavori e la rendicontazione delle spese.

Il Fondo Perequativo Infrastrutturale per il Mezzogiorno potrà essere uno strumento cruciale per promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali e così del rilancio stesso dell’intera nazione. Tuttavia, per garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace e conforme agli obiettivi prefissati dall’articolo 11, comma quinto, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, è essenziale sviluppare e implementare ancora ulteriori meccanismi di attuazione adeguati, ed una forte, leale ed efficiente collaborazione tra tutti gli enti, innanzitutto dello Stato e delle regioni.

 Strumenti quali quelli che erano stati predisposti nel periodo del miracolo economico italiano purtroppo eliminati nei successivi periodi.


[i] Art. 11 – Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno

1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d’Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, ((di contrastare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione)) nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, ((all’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: “Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater” sono soppresse e le parole: “Fondo perequativo infrastrutturale” sono sostituite dalle seguenti: “Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno”)).

2. Il ((Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno)) è destinato al finanziamento dell’attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, ((aeroportuali e idriche)), nonché a strutture sanitarie, assistenziali ((, per la cura dell’infanzia)) e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all’articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

a) l’entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del ((Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno)), per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l’altro:
1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42,  ((nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto)) ;

2) della specificità insulare, nonché di quanto previsto dall’articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell’insularità di cui al punto 10 dell’accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

4) dell’estensione delle superfici territoriali;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell’assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;
7) dell’entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e ((del Piano nazionale per gli investimenti complementari))

di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, ((per la realizzazione)) della medesima tipologia di interventi;

b) ((l’amministrazione statale, regionale, provinciale, di città metropolitana ovvero di comune capoluogo sede di città metropolitana))

responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l’indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;

c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui: ((01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio));
1) l’avanzato stato progettuale dell’intervento o la sua immediata cantierabilità;
2) la capacità dell’intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell’utenza ovvero della qualità dei ((servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici)) erogati;
3) l’indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell’Unione europea;

d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;

e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 LUGLIO 2024, N. 95)).

5. All’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente» sono sostituite dalle seguenti: «di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili».

6. Le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, ((che non abbiano))criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

7. Le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ((all’articolo 1)), comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ((all’articolo 1)), comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ((all’articolo 1)) , comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 ((del presente articolo)) e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera c), in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

8. All’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, ((nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024)) e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all’articolo 9, comma 2, del presente decreto.».

[ii] Art. 7-bis Principi per il riequilibrio territoriale.

In vigore dal 08/05/2024

Modificato da: Decreto-legge del 07/05/2024 n. 60 Articolo 11

1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale cura l’applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l’Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia’ individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita’ all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili .(1)

2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell’economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l’elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2. La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, e’ trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all’autorita’ politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale. Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’autorita’ politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalita’ per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia’ individuati, sia effettuato in conformita’ alle disposizioni di cui al comma 2, nonche’ per monitorare l’andamento della spesa erogata.

2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformita’ all’obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo.

3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l’indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita’ nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

[iii] il termine allocazione è ordinariamente utilizzato nell’economia in particolare per quanto riguarda il tema della Ripartizione delle risorse scarse fra usi alternativi.

Per allocazione delle risorse si intende il processo volto ad individuare le risorse da destinare allo svolgimento delle attività di un progetto. Ci si riferisce in particolare alle risorse umane ma anche finanziarie, ai mezzi e materiali utilizzati.. https://www.humanwareonline.com/project-management/center/allocazione-delle-risorse/

Così Si parla di ottima allocazione quando, per un dato sistema di prezzi, le imprese massimizzano i loro profitti ed i consumatori rendono massima la soddisfazione dei loro bisogni. Questa situazione, formalizzata negli studi di Pareto (v.) dà luogo alla massima efficienza allocativa (v.) o situazione di ottimo paretiano (v.). In un mercato di concorrenza perfetta (v.), secondo gli studi di Pareto, sarebbero gli stessi operatori economici che, utilizzando i prezzi come indicatori di scarsità relativa, procederebbero alla ottima allocazione. Spetta invece ad un allievo di Pareto, Barone (v.), la dimostrazione che un’economia pianificata può realizzare un’allocazione efficiente delle risorse. Contributi rilevanti allo studio dell’allocazione ottimale delle risorse, soprattutto per quanto riguarda l’equilibrio economico generale (v.), sono contenuti negli studi di Arrow (v.), Debreu (v.) e Malinvaud (v.). Quest’ultimo, in particolare, ha analizzato l’allocazione intertemporale delle risorse con particolare riferimento all’accumulazione ottimale del capitale. https://dizionari.simone.it/6/allocazione-delle-risorse

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui