Protezione internazionale e rigetto della Commissione territoriale – Corte Suprema di Cassazione, Sez. I Civile, 24 dicembre 2024, n. 33398

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Poiché nei giornali, e forse anche nei successivi giudizi di merito, si sono registrate interpretazioni diverse circa la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, del 24 dicembre 2024, n. 33398, in tema di protezione internazionale e rigetto della Commissione territoriale nel sistema precedente al decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, e alla legge dicembre 2024, n. 187, e poiché la decisione appare importante anche per i principi espressi riguardo al ruolo e ai limiti della tutela nei singoli casi – principi che sembrano applicabili anche al nuovo sistema – risulta utile riportare il dispositivo, che appare chiaro e completo di per sé.

«Nell’ambiente normativo anteriore al decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, e alla legge dicembre 2024, n. 187, se investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale di un richiedente proveniente da un paese designato come sicuro, il giudice ordinario, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione. Egli può eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte, il decreto ministeriale relativo alla lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), qualora la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale. Inoltre, a garanzia dell’effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva il potere cognitorio istituzionale, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, qualora il richiedente abbia ampiamente dedotto l’insicurezza nelle circostanze specifiche in cui si trova. In quest’ultimo caso, pertanto, la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale.»

Sembra dunque chiaro che la Cassazione ritiene decisiva la valutazione governativa, salvo che l’interessato non fornisca prova dell’insicurezza nel caso specifico.

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