Reati tributari: una nuova causa di non punibilità nel decreto bollette

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Reati tributari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 34/2023 (consultabile a questo link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/30/23G00042/sg), anche noto come decreto bollette, il Governo introduce importanti novità sul versante della legislazione penale in materia di reati tributari.

Con questo decreto-legge, infatti, l’esecutivo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sul decreto legislativo 74/2000, modificando l’art.13 che riguardaicasi di non punibilità.

Prima di analizzare le novità penali introdotte, occorre precisare che nel decreto sono previsti numerosi altri interventi. E, come capita di sovente con lo strumento della decretazione d’urgenza, il Governo tende ad inserire in un unico testo provvedimenti normativi assai differenti e disomogenei tra di loro.  Ne parlammo proprio su questo giornale qualche tempo fa (https://www.centrosud24.com/milleproroghe-ecco-tutte-le-categorie-interessate/).

Reati tributari: una nuova causa di non punibilità nel decreto bollette

Il decreto è titolato “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”. Tra le misure introdotte per fronteggiare i rincari di elettricità e gas spiccano l’irrobustimento del bonus sociale per i clienti domestici in gravi condizioni di salute, prevedendo agevolazioni sulle tariffe di fornitura elettrice e di gas per il secondo trimestre del 2023. Mentre per le imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subito un incremento superiore al 30 per cento dei costi per kWh, è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta nella misura del 20 per cento.

Reati tributari: cosa sono

Quando il contribuente (sia esso persona fisica o giuridica) disattende i propri obblighi tributari verso l’erario, lo Stato reagisce in due modi diversi. La prima reazione è di natura amministrativa. Ciò significa che lo Stato mette in atto tutte le azioni idonee per recuperare i soldi trattenuti indebitamente dal contribuente (mediante pignoramenti e procedure esecutive).

L’altra reazione è, invece, quella di natura penale e si verifica quando il contribuente realizza veri e propri illeciti. Può trattarsi, a titolo di esempio, di emissione di fatture false oppure di omesso versamento di imposte sui redditi. Ecco, la legge che disciplina i reati tributari è il decreto legislativo 74/2000.

Gli articoli 10bis, 10ter e 10quater prevedono l’applicazione della sanzione penale al raggiungimento di determinate soglie economiche, quali: 150mila euro per omesso versamento di ritenute (art. 10bis); 250mila euro per omesso versamento di IVA (art. 10ter) e 50mila euro per indebita compensazione di crediti (art. 10quater). La pena è della reclusione fino ad un massimo due anni. Tuttavia, esiste una particolare causa di non punibilità, prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 74/2000,per cui: “I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari […] sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti […]”.

Diciamolo più semplicemente: se il contribuente salda il proprio debito prima che si apra il dibattimento penale nel processo di primo grado, la condotta perde rilevanza penale e non è più punibile.

I reati tributari: ecco cosa accade dopo la riforma

Ebbene, il decreto-legge licenziato dal Governo interviene proprio su tale articolo 13 ampliandone la portata di non punibilità.

Infatti, è previsto che i reati di cui agli articoli 10bis, 10ter e 10quater non sono punibili se il contribuente ha versato integralmente quanto dovuto prima della sentenza di appello.

Il legislatore, così facendo, sposta in avanti fino al processo di secondo grado il termine entro il quale il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il fisco.

Il contribuente che abbia provveduto al pagamento integrale, oppure che abbia concordato con l’Agenzia delle Entrate un versamento dilazionato, ne dà immediata comunicazione all’autorità giudiziaria procedente, ossia al giudice penale. Dal momento in cui l’autorità giudiziaria penale è informata dal contribuente, il processo si sospende fino alla comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate informa il giudice dell’avvenuto pagamento del debito fiscale.

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