La Riforma Cartabia è stata uno spartiacque importante. Ecco tutte le nuove modalità di esecuzione immobiliare.
di Giovanna Maria Berruti
La Riforma Cartabia e le nuove procedure di esecuzione immobiliare
In queste ultime settimane i professionisti che affollano le aule dei Tribunali, mossi dai più disparati stati d’animo, non possono esimersi dal commentare le ricadute della Riforma Cartabia sulle proprie vite.
Il D.lgs. 149-2022, nel modificare l’art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ha reso più stringente l’accesso all’elenco dell’ormai unitaria figura del Custode giudiziario/professionista Delegato alle vendite, tenuto dai Tribunali.
I nuovi criteri di nomina: la sacra soglia delle dieci deleghe
In base alla recente riforma i professionisti: avvocati, notai e commercialisti che intendono confermare la propria iscrizione nell’elenco tenuto dai rispettivi Tribunali, dovranno possedere uno dei seguenti requisiti:
1) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato;
2) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
3) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, dai Consigli nazionali dei professionisti coinvolti, ovvero da università pubbliche o private.
Ebbene, oltre alle disquisizioni strettamente giuridiche sulla Riforma, che per certi versi ha recepito la prassi dei Tribunali più virtuosi, non si può ignorare l’eco di delusione che rimbomba tra gli ausiliari del Giudice.
Alcuni fra questi, pur essendo ausiliari da diversi anni, sono stati implicitamente reputati dalla Riforma “non esperti” se in possesso di un numero di deleghe, nell’ultimo quinquennio, inferiore a dieci.
Tale requisito opera indistintamente in tutti i Tribunali, prescindendo da un elemento di valutazione fondamentale: il rapporto tra la grandezza del Tribunale ed il numero dei professionisti.
In questo modo saranno certamente penalizzati i Tribunali più piccoli con un numero maggiore di professionisti delegabili.
Il numero delle dieci deleghe, imposte dalla Riforma, presenta un altro limite importante nel fatto che non lascia spazio, né meriti, al ruolo che riveste la (sottovalutata) figura del Custode giudiziario nella procedura esecutiva immobiliare.
I meriti del custode giudiziario “soffocati” dalla riforma
Tra le sue delicate funzioni, oltre a quella di garantire la conservazione dell’immobile pignorato, vi è quella di informare la parte esecutata delle varie fasi della procedura esecutiva, prospettando anche l’ipotesi di un accordo tra le parti.
Dopo la nomina del custode giudiziario e dell’esperto stimatore che avviene con il decreto di fissazione dell’udienza 569 c.p.c., si procede alla prima ricognizione dell’immobile pignorato. In quella sede, il Custode giudiziario dopo aver materialmente consegnato l’informativa al debitore esecutato, pronuncia quasi con profetico conforto, l’assioma di rito: “É ancora possibile evitare la vendita dell’immobile”.
La successiva interlocuzione, tra il custode giudiziario e il debitore esecutato, tenderà a chiarire, con concetti semplici e diretti, che è ancora possibile raggiungere un accordo con il creditore procedente, e gli eventuali creditori intervenuti, o in alternativa procedere alla conversione del pignoramento.
Il Custode giudiziario, nell’esercizio delle sue funzioni, quando è guidato da principi di correttezza e trasparenza, rende edotto il debitore esecutato che è ancora possibile evitare che il bene immobile pignorato venga venduto all’asta.
Tuttavia, in seguito alla riforma, il Custode si troverà davanti ad un (inconscio) ed inevitabile dilemma: rimanere fedele al proprio ruolo e tentare di evitare che il bene del debitore vada all’asta, illustrandogli le possibili alternative oppure salvare il proprio nome nell’elenco dei delegati alle vendite?
In riferimento alla seconda ipotesi, infatti, l’iter procedurale prevede che all’udienza 569.c.p.c. il Giudice delle Esecuzioni, dopo aver effettuato le opportune verifiche, emetterà l’ordinanza di vendita, delegando le vendite al già nominato Custode giudiziario.
Al contrario, in caso di accordo tra la parte procedente e quella esecutata o in caso di conversione del pignoramento, raggiunti anche grazie al diligente operato del Custode giudiziario, quest’ultimo non otterrà la delega, con la logica conseguenza che, non raggiungendo il numero di deleghe richieste dalla Riforma Cartabia, vedrà cancellato il proprio nome dall’elenco dei delegabili.
Se appare giustamente rigoroso il requisito richiesto dalla Riforma, relativo ad una specializzazione di alto profilo, non si comprende la ratio della norma, che senz’altro opera una deminutio al modus agendi del Custode giudiziario che si è reso, forse “colpevole”, di aver indicato al debitore esecutato la strada da percorrere per evitare la perdita del bene.
Per questo sarebbe auspicabile che il Legislatore prendesse in considerazione, per l’iscrizione all’elenco dei delegati tenuto dal Tribunale, il numero delle Custodie giudiziarie, in luogo di quello delle deleghe, quale riconoscimento all’importante ruolo svolto nelle esecuzioni immobiliari dal Custode.